per le invenzioni dei dipendenti Ex Art. 64 C.P.I.


Sulle invenzioni dei dipendenti

Sito web divulgativo a cura dello Studio di consulenza brevetti e marchi Giambrocono & C. S.p.A. sulla problematica delle invenzioni brevettate o brevettabili conseguite da un dipendente d'Azienda.


LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE D'AZIENDA.

L'invenzione è un processo di ricerca e sviluppo che conduce all'individuazione di una realtà nuova e sconosciuta sia in natura sia nel sapere comune (solitamente si usa l’espressione latina "Quid novi").

In ambito industriale, però, va praticata un'ulteriore specifica asserendo che l'invenzione non è solo la scoperta geniale e rivoluzionaria ma, in generale, quell'idea o quel prodotto che si configura come una risposta originale e inventiva ad un problema tecnico. anche piccolo o piccolissimo. È noto infatti che l'avanzamento della tecnica rappresenta un risultato implicito di una serie di piccoli passi di piccoli miglioramenti a processi e macchine esistenti. Il grande salto tecnologico è l’eccezione. Colui a cui è attribuito il processo inventivo è detto inventore. A questo soggetto (persona fisica) sono sempre attribuibili i "diritti morali d’invenzione" a cui si sommano i diritti patrimoniali, detti sempre "diritti sull’invenzione", nel caso in cui l’inventore pervenga ad essa autonomamente, svincolato da rapporti collaborativi e/o lavorativi con imprese. Questi ultimi sostanzialmente consistono nella facoltà di ottenere brevetti ed altri diritti sul trovato. Tuttavia, più frequenti sono i casi in cui il raggiungimento del risultato inventivo è frutto di una collaborazione di professionisti all'interno di enti privati o pubblici o, più semplicemente, dell'apporto ingegnoso di un dipendente nello svolgimento delle sue mansioni lavorative. In un così vario panorama di possibilità, è stato utile denominare le invenzioni stesse sulla base del rapporto che intercorre tra inventore ed invenzione:

  • Invenzioni di servizio: l'inventore è un dipendente assunto esplicitamente per svolgere attività inventive, in modo esclusivo o parziale, e per queste gli è corrisposta, per effetto di una specifica voce sul contratto d'assunzione, una remunerazione atta a compensare la potenziale invenzione. Sulla base di giurisprudenza juslavoristica ormai consolidata tale voce retributiva deve essere pattuita al momento della stipula del contratto e non deve essere implicita, irrisoria o simbolica.

  • Invenzioni d'azienda: l'inventore è un dipendente assunto con mansioni che prescindono la funzione inventiva e, per tale ragione, non gli è corrisposta alcuna retribuzione per suddette attività. Nel caso in cui si pervenga ad un risultato inventivo il lavoratore ha diritto ad un indennità straordinaria definita equo premio.

  • Invenzioni occasionali: l'inventore è un dipendente subordinato, tuttavia la sua invenzione non ha alcun nesso con le prestazioni di lavoro svolte ma solo con il campo di attività dell'azienda.

Grazie alla sopraindicata catalogazione è stato possibile risolvere, almeno sul piano giuridico, le controversie in merito all'attribuzione dei diritti in capo all'invenzione (I BREVETTI) : i diritti morali non possono essere ceduti e appartengono esclusivamente all'autore o ai co-inventori; i diritti di brevettazione spettano al datore di lavoro nel caso delle invenzioni di servizio e d'azienda, e all'inventore nel caso delle invenzione occasionali (anche se al datore di lavoro è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del brevetto).

Sinteticamente perciò riassumere:


Continua


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